Nuovo Regolamento ISVAP per assicurazioni su MUTUI e PRESTITI
Il 26 maggio 2010 l’ISVAP (isvap.it) ha promulgato un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati.
Il Regolamento, oltre a semplificare le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce significative innovazioni.
Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i contratti di assicurazione legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti, l’ISVAP è infatti intervenuta nel Regolamento:
1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all’80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Il Regolamento stabilisce, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, il divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
- sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni percepite dall’intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
- sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.
