Depositi Bancari Dormienti
In attuazione della Legge Finanziaria 2006, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 – ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi bancari dormienti‘, classificato come D.P.R. n. 116/2007, stabilisce che, nei casi di depositi di denaro (conti correnti, conti deposito, ecc.) o strumenti finanziari giacenti presso le banche per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione da parte del titolare o di terzi da egli delegati nell’arco di 10 anni (e siano quindi ‘dormienti’), il titolare venga in merito avvisato dalla banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso il titolare non effettui quindi ancora alcuna operazione, detti rapporti bancari ‘dormienti’ verranno estinti e le loro somme verranno devolute allo Stato, confluendo in particolare in un apposito Fondo destinato a diversi scopi, fra i quali l’indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di crac finanziari.
Annualmente pertanto le Banche riscontrano i clienti titolari di rapporti non movimentati da almeno 10 anni, li invitano ad effettuare operazioni utili al risveglio e li avvisano che in mancanza di movimentazioni i rapporti verranno estinti e le loro somme devolute allo Stato.
Le Banche comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell’anno precedente, si siano verificate le condizioni di dormienza, e successivamente provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo le somme in essi contenute.
Dopo la devoluzione al Fondo, il titolare del rapporto avrà comunque titolo a reclamare le somme, ma esclusivamente nei confronti del Fondo stesso, senza più alcun diritto nei confronti della Banca con cui aveva il rapporto.